Lo studio tecnico db studio si occupa di eseguire attività di pianificazione, organizzazione e controllo della sicurezza nei cantieri edili, ai sensi del D. Lgs. 81/08 – art. 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori) che sancisce quando provvedere al coordinamento.
Chi è il coordinatore della sicurezza in cantiere? È il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 e 92 D. Lgs. 81/08. Dal committente o dal responsabile dei lavori che redige in: i) in fase di progettazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero l’insieme delle norme e procedure che devono essere rispettate nel cantiere atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e il Fascicolo dell’Opera.
L’attuazione delle scelte contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento stabilito durante la fase di progettazione ed esecuzione è responsabilità del responsabile della sicurezza, che ha facoltà di sospendere i lavori in caso non vengano rispettate tutte le norme previste nel piano di sicurezza.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)
In fase di progettazione dell’opera:
i) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) ovvero l’insieme delle norme e procedure che devono essere rispettate nel cantiere atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
ii) predisporre il Fascicolo dell’Opera (F.O.) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. In fase di esecuzione dell’opera:
i) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
ii) verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza;
iii) propone e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende i lavori.
Ricorda che: ogni volta che all’interno di un cantiere partecipano più imprese esecutrici, la normativa italiana prevede che sia nominato un coordinatore della sicurezza, che sarà chiamato a rispondere penalmente e giuridicamente in caso di incidenti o inadempienze.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.lgs. 81/2008. Il Coordinatore, ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l’obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.