
Lo studio tecnico db studio si occupa del disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie in caso di nuove costruzioni, in sostanza ci occupiamo del disbrigo pratiche edilizie complete dallo studio di fattibilità iniziale alla consegna dei lavori finiti e collaudati.
Ogni intervento di nuova costruzione, residenziale, produttiva, commerciale o terziaria, privata o pubblica, necessita di permessi o altre tipologie di autorizzazioni e documenti che vengono rilasciate dal comune di residenza o da altri enti preposti.
db studio, con competenza e professionalità, si occupa si di ristrutturazioni che di manutenzioni straordinaria e si fa carico della presentazione di tutti i documenti e permessi necessari per l’avvio dei lavori.
A vari livelli e secondo la specifica richiesta, gli strumenti di cui db studio si avvale per realizzare il progetto architettonico di un edificio sono:
- relazioni illustrative e tecniche;
- studi di fattibilità;
- indagini preliminari;
- inserimento urbanistico;
- valutazione di impatto paesaggistico;
- schemi e dettagli costruttivi;
- rendering interni ed esterni delle opere in progettazione;
- verifica economica;
- collaborazioni interne in team con ing. Strutturisti e termotecnici e geologo.
Le procedure di autorizzazione delle nuove costruzioni sono di due tipologie:
P.D.C. – Permesso di Costruire
Sono soggetti a permesso di costruire (rilasciato dal Comune) le seguenti opere:
– gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” che comportino cioè modifiche anche a volumi o prospetti dell’edificio originario, e anche solo cambi d’uso per gli edifici nei i centri storici);
– le nuove costruzioni;
– le ristrutturazioni urbanistiche (che sono vere e proprie trasformazioni di isolati urbani, opere cioè che vanno ben oltre i “lavori in casa propria”);
– gli ampliamenti di casa salvo le eccezioni che vedremo di seguito.
S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
È normata dall’art. 23 del TUE e consente compiere alcuni interventi edilizi rilevanti al posto del Permesso di Costruire.
Interventi ammessi a SCIA alternativa fattibili senza condizioni sono:
(art. 23 c.1 lettera A):
-Ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10 c.1 lett. C del TUE.
Interventi ammessi a SCIA alternativa fattibili in presenza di condizioni sono:
(art. 23 c.1 lettera B):
-Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, in presenza di apposita disciplina attuativa comunque denominata, compreso accordi negoziali con valore di piano attuativo, contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti.